mercoledì 23 luglio 2014

Testo unico sull'artigianato nel Lazio

La Regione Lazio, a maggio, ha approvato il nuovo Testo Unico sull'artigianato per dare una spinta a questo settore economico (100.000 imprese nel Lazio di tipo artigiano), semplificando diverse procedure, sostenendone così lo sviluppo. Il nuo Testo Unico preveder un fondo regionale per l’artigianato di 12 milioni a cui si aggiunge il taglio di numerose spese, fino ad arrivare a 2 milioni di euro in meno. le spese inutili come commissioni burocratiche e risparmiamo 2 milioni di euro che daremo tutti agli artigiani e al mondo del lavoro.
Vediamo cosa prevede questo nuovo Testo Unico:

  • Agevolazioni tariffarie per la ristrutturazione degli immobili, per l'acquisto di macchinari e attrezzature, per l'adeguamento dei locali alla indicazioni per la sicurezza sul lavoro.
  • Iniziative promozionali che aiutino le imprese, anche di piccole dimensioni, a raggiungere i mercati stranieri.  
  • Riconoscimento delle Botteghe scuola. I Maestri artigiani diventano fonte di sapere e formazione per i giovani che vogliono avvicinarsi a questi mestieri. 
  • Viene stabilito che in occasioni particolari, per brevi periodi durante l'anno, l'azienda artigiana può superare il numero massimo di dipendenti previsto.
  • L’iter amministrativo per avviare l’attività diventa più breve, grazie anche all'iscrizione automatica a INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, ad esempio, avviene in modo automatico. 
  • Taglio di 2 milioni di euro di spese superflue, grazie all’abolizione delle commissioni provinciali e dell’osservatorio dell’Artigianato. 
  • Fondo speciale di 12 milioni di euro per far nascere nuove imprese e rafforzare quelle in attività.

giovedì 17 luglio 2014

Sicurezza.com corsi e consulenze per il d.lgs 81/08 e HACCP

Sul portale sicurezza.com trovi la presentazione di tutti i servizi dei quali  devono usufruire le imprese per rispettare il decreto legislativo n.81 del 2008, normativa per la sicurezza sul lavoro e HACCP.


Trovate sul sito web una piattaforma di ultima generazione dedicata alla formazione online dei lavoratori, corsi per il responsabile RSPP, il presposto, i dirigenti, il rappresentante dei lavoratori e per gli addetti antincendio e al pronto soccorso aziendale.
Tra i servizi di consulenza online offerti sul sito sicurezza.com anche quello della valutazione dei rischi, di assunzione incarico di rspp e di medicina del lavoro.
Inoltre sul portale ci sono sezioni dedicate alle città, come quella di Roma e Milano, dove vengono pubblicati con frequenza gli aggiornamenti sulle date e sul costo dei corsi di formazione obbligatori per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella sezione preventivi del sito sarà possibile scegliere l'area di interesse e richiedere informazioni dettagliate sui costi.

Nel sito troviamo anche un blog diviso nelle varie categorie
  • sicurezza sul lavoro
  • sicurezza alimentare haccp
  • sicurezza antincendio
Queste sopra citate sono le categorie maggiormente utilizzate , dove vengono pubblicate tutte le news inerenti alla normativa e le domande frequenti poste dai lettori del sito web e dai clienti.
La normativa sulla sicurezza, il decreto legislativo 81 del 2008, l'accordo stato regioni del 21 dicembre 2011, il testo unico, le circolari regionali sono sempre in evoluzione e comportano cambi ai quali i datori di lavoro devono adeguarsi.
Tra gli aggiornamenti, per esempio, troviamo la news relativa all'abolizione  dell'autocertificazione della valutazione dei rischi e all'introduzione di procedure standardizzate per le piccole imprese, il datore di lavoro dovrà comunque affidarsi ad un consulente esperto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per essere in regola e sicuro di rispettare la legge senza avere il pericolo di ricevere sanzioni.

Sicurezza.com - Consulenza e corsi online sicurezza sul lavoro e HACCP

mercoledì 2 aprile 2014

Chi sono e cosa studiano i formatori per la sicurezza sul lavoro

Per diventare formatore sulla sicurezza sul lavoro sono necessri dei requisiti definiti dalla legge, in particolare come pre-requisito fondamentale deve avere un diploma di scuola superiore e poi una laurea specifica a seconda del settore di competenza oppure deve aver un’esperienza lavorativa di insegnamento.

A queste caratteristiche va aggiunto il corso per formatori che deve durare 18 ore e toccare argomenti definiti dalla legge, in particolare dal DLgs 81/08. Per avere un'idea degli argomenti trattati è possibile visualizzarli al seguente link: programma completo corso per formatori sicurezza sul lavoro.

Il corso può essere svolto solo parzialmente online, la prima parte può essere seguita in modalità e-learning, mentre la seconda e il test finale per la verifica dell'apprendimento devono essere svolti in aula. Ulteriori norme che identificano la formazione del formatore per la sicurezza sono:

  • Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 che riguarda i requisiti dei corsi per la formazione degli RSPP e ASPP,
  • Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 relativo all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
Per ciò che riguarda la formazione per il primo soccorso le caratteristiche del formatore vengono esplicitate dal DM 388/03: "La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato".

lunedì 28 ottobre 2013

Cos'è un organismo paritetico ed ente bilaterale

Gli organismi paritetici sono enti territoriali o nazionali, che nascono su iniziativa di associazioni di datori di lavoro o sindacati, appartetenti allo stesso settore lavorativo. Nascno per essere punto di riferimento per datori e lavoratori su diversi temi, tra cui primo fra tutti la sicurezza sul lavoro e la prevenzione dei rischi.
Compito di un organismo paritetico ed ente bilaterale nazionale è la diffusione della formazione sulla sicurezza sul lavoro, l'individuazione di soluzioni tecniche e organizzarive per migliorare le situazioni esistenti e la diffusione di buone pratiche per la diminuzione dei rischi nei luoghi di lavoro. Fra i compiti che possono portare a termine, qualora abbiano le dovute autorizzazioni, ci sono sopralluoghi e il rilascio di attestati per la buona gestione della prevenzione dei rischi in azienda (che gli organi di vigilanza tengono in considerazione).
Gli organismi paritetici sono tenuti a notificare alle aziende prive di RLS, i nominativi degli RLST presenti nell'area territoriale e devono organizzare attività formative, obbligatorie e non, rivolte a lavoratori e datori di lavoro. Gli organismi paritetici sono il primo riferimento in caso di controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro.

La circolare n.20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011 sottolinea quanto il DLgs 81/08 abbia attribuito un ruolo fondamentale alla bilateralità nel supporto alle imprese e ai lavoratori per la gestione della sicurezza, della prevenzione degli infortuni e nella vigilanza sulle malattie professionali. Organismi paritetici ed enti bilaterali possono svolgere tale ruolo a patto che detengano caratteristiche indicate dalla legge e previste dallo stessso D.lgs 81/08.

In particolare gli organismi paritetici devono essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative  nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento". Ulteriori requisiti vengono specificati nell'art. 10 del DLgs 81/08 e nel comma h art.2 "Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – Occupazione e mercato del lavoro":
"«enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento".

venerdì 13 settembre 2013

Novità per il Piano di Sicurezza nel Decreto del Fare

La Legge di conversione n. 98/2013 del cosiddetto Decreto Del Fare ha inserito il comma 2- bis dopo il comma 2 nell’art. 131 del DLgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Tale modifica impone la creazione di un Decreto Interministeriale per individuare i modelli semplificati per la redazione del Piano di sicurezza, che sostituisce il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).

 L'appaltatore deve consegnare il Piano di sicurezza al committente entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell'appalto e in ogni caso prima della consegna dei lavori. Successivamente, ma sempre prima dell'inizio dei lavori, le imprese esecutrici possono chiedere delle modifiche al Piano di Sicurezza che è stato trasmesso loro. Le motivazioni adducibili sono:

  • Adeguamento dei contenuti alle tecnologie utilizzate dall'azienda
  • Garanzia del rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro


I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza, sono nulli (c. 5 del Codice dei contratti pubblici).