martedì 28 ottobre 2014

Corsi per lavoratori secondo il dlgs 81/08

Fra le figure per cui il decreto legislativo 81/08 prevede una formazione sulla sicurezza sul lavoro ci sono, ovviamente i lavoratori. Questi ultimi devono essere a conoscenza dei rischi e delle procedure necessaria alla salute propria e dei propri colleghi. Per tale motivo il datore di lavoro ha l'obbligo e l'i
onere di fornire a tutti i lavoratori la formazione prevista dalla normativa.
Per prima cosa c'è da dire che ulteroiri indicazioni sui corsi di sicurezza sul lavoro per i lavoratori sono arrivate dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Corso legge 81 lavoratori

La formazione generale dei lavoratori è di 4 ore. Durante queste ore i lavoratori apprenderanno i contenuti della normativa, i concetti di rischio, danno, prevenzione e i diritti e doveri propri e degli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro. Il corso deve essere seguito entro 60 giorni dall'assunzione ed è un onere del datore di lavoro. Il corso può essere seguiro online.

La seconda parte è la formazione specifica che riguarda i rischi legati alla mansione lavorativa, ha durata diversa a seconda del livello di rischio: 4 ore per rischio basso; 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. In questo caso il corso online non è ammesso.

L'aggiornamento previsto è di 6 ore in 5 anni. È valido anche il corso di aggiornamento lavoratore online.

giovedì 16 ottobre 2014

La formazione per gli autisti

La sicurezza per i lavoratori del settore trasporti è un mondo a parte rispetto a quello che può riguardare la sicurezza in ufficio. La tipologia dei rischi che corre un autista è completamente diversa rispetto ad un impiegato d’ufficio, per questo la formazione per gli autisti implica un lavoro dedicato ai rischi che nello specifico corrono i lavoratori di questo settore.

Proprio per la tipologia di lavoro, anche la formazione non è semplice, dal momento che questi lavoratori non stazionano in un luogo preciso, ma per loro caratteristica si muovono spesso. Per questo un attento studio e gestione dei rischi può già essere un buon punto di partenza per la sicurezza.

Prima di tutto è bene sapere a chi si rivolge la formazione per gli autisti. I destinatari sono i lavoratori del settore trasporti, quindi autisti di camion e furgoni, di macchine e autobus o pulman, ma anche corrieri in moto e bicicletta. I rischi principali che corrono i lavoratori del settore trasporto sono rischi fisici, come i problemi legati alle vibrazioni o ai rumori, esposizioni a polveri o fumi di scarico, ma anche situazioni climatiche rischiose. Inoltre altri rischi sono legati alla stanchezza e alle molestie.

Attraverso la formazione per autisti si possono ridurre i rischi a vantaggio del lavoratore ma anche dell’azienda. Infatti con una gestione attenta della sicurezza sulle strade dei lavoratori, diminuiscono i giorni di lavoro persi a causa di infortuni, i veicoli ritirati dalle strade per delle riparazione ed infine gli ordini vengono evasi in modo regolare.

venerdì 10 ottobre 2014

Sicurezza sul lavoro e telelavoro

Il telelavoro non è ancora una realtà ampiamente sviluppata in Italia, sono ancora molto poche le aziende che lo applicano e non c'è ancora una normativa definitiva sulla questione. Di riferimento possono essere prese solo l'Accordo Interconfederale del 2004, che riprende l'Accordo-quadro europeo del 2002 sul telelavoro, e la Legge di stabilità 2012.

Entrambi prevedono un'equiparazione tra lavoratore in sede e il telelavoratore, godono cioè degli stessi diritti. In questo viene perciò anche compresa la sicurezza sul lavoro, che rimane responsabilità del datore di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori, compresi i telelavoratori. Questi ultimi dovranno ricevere una formazione adeguata sulla normativa vigente, sul corretto uso dei videoterminali e sulle pause di lavoro stabilite dalla legge. Dall'altra parte il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti possono accedere, previo avviso e consenso, all'abitazione o ai locali dove il telelavoro viene svolto, per accertarsi della corretta applicazione delle norme.

Vediamo quali sono le caratteristiche che deve avere un'abitazione per poter essere considerata in linea con la normativa sulla sicurezza sul lavoro.


  1. Superficie: minimo 15-25 mq
  2. Impianto elettrico e di riscaldamento: devono essere a norma, provvisti di denuncia di messa a terra e certificazione;
  3. Illuminazione: non deve esserci illuminazione diretta del monitor, si possono usare tende di colore neutro per schermare l'illuminazione naturale, mentre quella artificiale deve essere costituita da lampade a incandescenza o a fluorescenza dotate di diffusori. Vanno infine evitate superficii riflettenti.
  4. Postazione di lavoro: sedie e tavoli devono essere ergonomici. Il tavolo si circa 160 x 90 cm di superficie opaca e lo spazio per le gambe deve essere di minimo 70 cm di larghezza e 80 cm di profondità. Le sedie devono avere l'altezza regolabile, lo schienale inclinabile e regolabile e base di appoggio antiribaltamento a 5 razze. 
  5. Apparecchiature: lo schermo deve essere a una distanza di circa 60 cm, la tastiera deve essere posizionata in maniera che il braccio sia in verticale e l’avambraccio lievemente inclinato verso il basso; non devono esserci finestre davanti o dietro allo schermo. 
  6. Postura: i piedi vanno tenuti in orizzontale sul pavimento, è consigliabile cambiare frequentemente posizione, è bene organizzare il lavoro prevedendo delle pause. 
  7. Rischio elettrico: tutti gli interventi devono essere eseguiti da tecnici specializzati e abilitati. Nell'uso delle apparecchiature occorre fare attenzione a non versare liquidi, a non danneggiare l'isolamento dei cavi ed evitare fonti di calore nei pressi dei cavi e delle prese elettriche. 
La commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro, a ottobre 2013, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla sicurezza sul lavoro per il telelavoratore, nello specifico:

  • il domicilio del lavoratore, qualora coincida col luogo in cui lo stesso presta attività lavorativa, non può essere considerato globalmente luogo di lavoro e dunque non è soggetto alla valutazione dei rischi;
  •  il lavoratore a domicilio è soggetto agli obblighi di formazione e informazione (con esclusione di quelli relativi al primo soccorso e all'antincendio) e dovrà essere necessariamente munito dei dispositivi di protezione individuali in relazione alle mansioni espletate.

venerdì 26 settembre 2014

Sicurezza nelle scuole: il rapporto dell'INAIL

Nell'ultimo periodico statistico dei Dati INAIL, pubblicato il 18 settembre, vengono riportati i dati riguardanti gli infortuni nelle scuole: nel 2013 sono state 88512 le denunce per infortunio degli studenti, registrando un +1.9% rispetto al 2009. L'anno con il maggior numero di denunce è stato il 2010 con 94.619.

 Degli infortuni il 44% ha riguardato le alunne. Rispetto all'area geografica sono diminuiti al Sud (-10.5%), Isole(-7.5%) e Centro (-4.6%), mentre sono cresciuti al Nord est (+11.9%) e al Nord Ovest (+6.9%).

 L'INAIL sottolinea anche che i dati relativi alla sicurezza nelle scuole. Per tale ragione INAIl e MIUR hanno messo in atto il progetto "Sicurezza e benessere nelle scuole", al fine di analizzare i fattori di rischio in 10 istituti scolastici di Roma e in tutti gli ambienti ad essi correlati (come mense e palestre). Le principali criticità hanno riguardato l'acustica e la tipologia di sedie e banchi.

martedì 16 settembre 2014

Modelli semplificati per i piani di sicurezza Pos,Psc, Pss e Fascicoli opera

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, come da Decreto Interministeriale del 9 Settembre 2014 sono stati pubblicati i modelli semplificati per la redazione di:
  • Piano Operativo di Sicurezza (Pos)
  • Piano di Sicurezza e di Coordinamento (Pos)
  • Fascicolo dell’opera (Fo)
  • Piano di Sicurezza Sostitutivo (Pss).

Il decreto con cui sono stati emessi questi modelli semplificati richiama diverse normative  tra cui il Testo Unico sicurezza lavoro e il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

I datori di lavoro delle imprese edilizie, affidatarie o esecutrici, appaltatori e concessionari possono utilizzare tali modelli tenendo conto però l’applicazione integrale del  Titolo IV del D.Lgs 81/80 e del D.Lgs 163 del 2006.

Questi modelli rientrano nella più vasta panoramica  delle documentazioni che le imprese edili devono presentare per rispettare la sicurezza nei cantieri a cui si applica il Decreto Legislativo 81/08. 

I cantieri sono luoghi di lavoro, per definizione, pericolosi  è quindi necessario rispettare tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori.

La presentazione di tali modelli permette alle imprese di effettuare i lavori nei cantieri in modo conforme a quanto stabilito dalla legge e di rafforzare tutte le misure di prevenzione e tutela della salute nell'ambito della sicurezza in cantiere.


A questo link, l’intero decreto Interministeriale del 9 settembre 2014

mercoledì 23 luglio 2014

Testo unico sull'artigianato nel Lazio

La Regione Lazio, a maggio, ha approvato il nuovo Testo Unico sull'artigianato per dare una spinta a questo settore economico (100.000 imprese nel Lazio di tipo artigiano), semplificando diverse procedure, sostenendone così lo sviluppo. Il nuo Testo Unico preveder un fondo regionale per l’artigianato di 12 milioni a cui si aggiunge il taglio di numerose spese, fino ad arrivare a 2 milioni di euro in meno. le spese inutili come commissioni burocratiche e risparmiamo 2 milioni di euro che daremo tutti agli artigiani e al mondo del lavoro.
Vediamo cosa prevede questo nuovo Testo Unico:

  • Agevolazioni tariffarie per la ristrutturazione degli immobili, per l'acquisto di macchinari e attrezzature, per l'adeguamento dei locali alla indicazioni per la sicurezza sul lavoro.
  • Iniziative promozionali che aiutino le imprese, anche di piccole dimensioni, a raggiungere i mercati stranieri.  
  • Riconoscimento delle Botteghe scuola. I Maestri artigiani diventano fonte di sapere e formazione per i giovani che vogliono avvicinarsi a questi mestieri. 
  • Viene stabilito che in occasioni particolari, per brevi periodi durante l'anno, l'azienda artigiana può superare il numero massimo di dipendenti previsto.
  • L’iter amministrativo per avviare l’attività diventa più breve, grazie anche all'iscrizione automatica a INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, ad esempio, avviene in modo automatico. 
  • Taglio di 2 milioni di euro di spese superflue, grazie all’abolizione delle commissioni provinciali e dell’osservatorio dell’Artigianato. 
  • Fondo speciale di 12 milioni di euro per far nascere nuove imprese e rafforzare quelle in attività.

giovedì 17 luglio 2014

Sicurezza.com corsi e consulenze per il d.lgs 81/08 e HACCP

Sul portale sicurezza.com trovi la presentazione di tutti i servizi dei quali  devono usufruire le imprese per rispettare il decreto legislativo n.81 del 2008, normativa per la sicurezza sul lavoro e HACCP.


Trovate sul sito web una piattaforma di ultima generazione dedicata alla formazione online dei lavoratori, corsi per il responsabile RSPP, il presposto, i dirigenti, il rappresentante dei lavoratori e per gli addetti antincendio e al pronto soccorso aziendale.
Tra i servizi di consulenza online offerti sul sito sicurezza.com anche quello della valutazione dei rischi, di assunzione incarico di rspp e di medicina del lavoro.
Inoltre sul portale ci sono sezioni dedicate alle città, come quella di Roma e Milano, dove vengono pubblicati con frequenza gli aggiornamenti sulle date e sul costo dei corsi di formazione obbligatori per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella sezione preventivi del sito sarà possibile scegliere l'area di interesse e richiedere informazioni dettagliate sui costi.

Nel sito troviamo anche un blog diviso nelle varie categorie
  • sicurezza sul lavoro
  • sicurezza alimentare haccp
  • sicurezza antincendio
Queste sopra citate sono le categorie maggiormente utilizzate , dove vengono pubblicate tutte le news inerenti alla normativa e le domande frequenti poste dai lettori del sito web e dai clienti.
La normativa sulla sicurezza, il decreto legislativo 81 del 2008, l'accordo stato regioni del 21 dicembre 2011, il testo unico, le circolari regionali sono sempre in evoluzione e comportano cambi ai quali i datori di lavoro devono adeguarsi.
Tra gli aggiornamenti, per esempio, troviamo la news relativa all'abolizione  dell'autocertificazione della valutazione dei rischi e all'introduzione di procedure standardizzate per le piccole imprese, il datore di lavoro dovrà comunque affidarsi ad un consulente esperto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per essere in regola e sicuro di rispettare la legge senza avere il pericolo di ricevere sanzioni.

Sicurezza.com - Consulenza e corsi online sicurezza sul lavoro e HACCP

mercoledì 2 aprile 2014

Chi sono e cosa studiano i formatori per la sicurezza sul lavoro

Per diventare formatore sulla sicurezza sul lavoro sono necessri dei requisiti definiti dalla legge, in particolare come pre-requisito fondamentale deve avere un diploma di scuola superiore e poi una laurea specifica a seconda del settore di competenza oppure deve aver un’esperienza lavorativa di insegnamento.

A queste caratteristiche va aggiunto il corso per formatori che deve durare 18 ore e toccare argomenti definiti dalla legge, in particolare dal DLgs 81/08. Per avere un'idea degli argomenti trattati è possibile visualizzarli al seguente link: programma completo corso per formatori sicurezza sul lavoro.

Il corso può essere svolto solo parzialmente online, la prima parte può essere seguita in modalità e-learning, mentre la seconda e il test finale per la verifica dell'apprendimento devono essere svolti in aula. Ulteriori norme che identificano la formazione del formatore per la sicurezza sono:

  • Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 che riguarda i requisiti dei corsi per la formazione degli RSPP e ASPP,
  • Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 relativo all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
Per ciò che riguarda la formazione per il primo soccorso le caratteristiche del formatore vengono esplicitate dal DM 388/03: "La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato".

lunedì 28 ottobre 2013

Cos'è un organismo paritetico ed ente bilaterale

Gli organismi paritetici sono enti territoriali o nazionali, che nascono su iniziativa di associazioni di datori di lavoro o sindacati, appartetenti allo stesso settore lavorativo. Nascno per essere punto di riferimento per datori e lavoratori su diversi temi, tra cui primo fra tutti la sicurezza sul lavoro e la prevenzione dei rischi.
Compito di un organismo paritetico ed ente bilaterale nazionale è la diffusione della formazione sulla sicurezza sul lavoro, l'individuazione di soluzioni tecniche e organizzarive per migliorare le situazioni esistenti e la diffusione di buone pratiche per la diminuzione dei rischi nei luoghi di lavoro. Fra i compiti che possono portare a termine, qualora abbiano le dovute autorizzazioni, ci sono sopralluoghi e il rilascio di attestati per la buona gestione della prevenzione dei rischi in azienda (che gli organi di vigilanza tengono in considerazione).
Gli organismi paritetici sono tenuti a notificare alle aziende prive di RLS, i nominativi degli RLST presenti nell'area territoriale e devono organizzare attività formative, obbligatorie e non, rivolte a lavoratori e datori di lavoro. Gli organismi paritetici sono il primo riferimento in caso di controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro.

La circolare n.20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011 sottolinea quanto il DLgs 81/08 abbia attribuito un ruolo fondamentale alla bilateralità nel supporto alle imprese e ai lavoratori per la gestione della sicurezza, della prevenzione degli infortuni e nella vigilanza sulle malattie professionali. Organismi paritetici ed enti bilaterali possono svolgere tale ruolo a patto che detengano caratteristiche indicate dalla legge e previste dallo stessso D.lgs 81/08.

In particolare gli organismi paritetici devono essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative  nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento". Ulteriori requisiti vengono specificati nell'art. 10 del DLgs 81/08 e nel comma h art.2 "Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – Occupazione e mercato del lavoro":
"«enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento".

venerdì 13 settembre 2013

Novità per il Piano di Sicurezza nel Decreto del Fare

La Legge di conversione n. 98/2013 del cosiddetto Decreto Del Fare ha inserito il comma 2- bis dopo il comma 2 nell’art. 131 del DLgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Tale modifica impone la creazione di un Decreto Interministeriale per individuare i modelli semplificati per la redazione del Piano di sicurezza, che sostituisce il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).

 L'appaltatore deve consegnare il Piano di sicurezza al committente entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell'appalto e in ogni caso prima della consegna dei lavori. Successivamente, ma sempre prima dell'inizio dei lavori, le imprese esecutrici possono chiedere delle modifiche al Piano di Sicurezza che è stato trasmesso loro. Le motivazioni adducibili sono:

  • Adeguamento dei contenuti alle tecnologie utilizzate dall'azienda
  • Garanzia del rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro


I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza, sono nulli (c. 5 del Codice dei contratti pubblici).

mercoledì 7 agosto 2013

Nuove regole per tatuaggi e piercing in Toscana

Il 17 luglio il consiglio della Regione Toscana ha emanato la L.R. 38/2013 - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 - Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing, pubblicata nel BURT, n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013.

Finora la disciplina per la sicurezza di lavoratori e cliente nel settore estetica, come quelle dove si effettuano piercing e tatuaggi è stata sempre piuttosto vaga, tanto che le attività irregolari hanno proliferato: mancanza di rispetto delle norme igieniche, dei limiti di età, mancanza di abilitazione all'esercizio della professione ecc...
La nuova legge della Reegione Toscana obbliga chi vuole aprire un'attività di questo tipo a preentare al Suap del Comune la SCIA e introduce una serie di sanzioni pecunarie:
  • Mancanza della SCIA: 2.000/12.000 euro di multa e chiusura dell'attività
  • Mancanza dei requisiti formativi: 3.000/18.000 euro di multa e chiusura dell'attività
  • Mancanza del responsabile tecnico: 500/3.000 euro di multa
  • Mancato svolgimento del percorso formativo previsto dal DM Sviluppo Economico 110/2011: 1.000/6.000 euro di multa e sequestro dell'attrezzatura
  • Mancanza di requisiti strutturali e igienici: 500/3.000 euro di multa e sospensione dell'attività fino al soddisfacimento dei requisiti mancanti.
  • Utilizzo improprio delle attrezzature: 1.000/6.000 euro di multa
  • Utilizzo di attrezzature non comprese negli elenchi: 3.000/18.000 euro di multa
  • Esecuzione di tatuaggi e piercing a minori di anni 14: 3.000/18.000 euro di multa e cessazione dell'attività
  • Esecuzione di tatuaggi e piercing a chi ha più di 14 anni ma non ha consenso scritto: 2.000/12.000 euro di multa e sospensione dell'attività (tra 6 e 12 mesi)

Inoltre ogni apparecchio elettromeccanico dovrà avere una scheda tecnica e le attrezzature dovranno essere tarate. Tutti i materiali acuminati o taglienti se non di monouso prima della successiva utilizzazione dovranno essere sterilizzati e non solo disinfettati.

giovedì 1 agosto 2013

Regione Abruzzo - Buoni per le mamme fino a 1500 euro

Generazione 0-3 – Buoni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le mamme di bimbi in età 0-3 È il bando pubblicato dalla Regione Abruzzo per consentire alle donne di conciliare il lavoro con la maternità. 
L’avviso pubblico prevede lo stanziamento di 367.000 euro ed è destinato, testualmente, a donne occupate o disoccupate che frequentano attività di formazione o siano assegnatarie di borse lavoro/assegni di ricerca, madri di bambini in età 0-3, con un ISEE non superiore a 13 mila euro per le donne disoccupate e non superiore a 23 mila euro per le donne occupate.
Per ogni soggetto beneficiario non potranno essere rimborsati più di 1500€, a copertura delle spese necessarie per accudire i bambini durante le ore di lavoro o di formazione, sostenute tra il 1° luglio 2013 e il 31 dicembre 2013. Ad esempio sarà possibile chiedere il rimborso per l’asilo, la retribuzione dellla baby sitter e altre attività affini. Per inoltrare si hanno a disposizione 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT (bollettino ufficiale regione abruzzo).

mercoledì 17 luglio 2013

Visite mediche sul lavoro e decreto Del Fare

L'art. 8 della Legge 977/1967 e l’art. 9 del Regolamento sull’apprendistato prevedevano che sia minori che apprendisti dovessero essere sottoposti a visite mediche preventive per essere assunti. Il nuovo Decreto del Fare (DL 169/2013) all'art. 42 abolisce tali visite, rendendole obbligatorie solo in caso di normativa specifica, legata al tipo di attività lavorativa.

 Tali disposizioni sono frutto di interventi già avvenuti da parte di alcune regioni, della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato che chiedevano la semplificazione delle procedure epr ottenere autorizzazioni e certificati medici, specialmente per ciò che riguarda l'assunzione dei minori, di apprendisti e nel pubblico impiego, fino a questo momento di competenza alle ASL.

Per i casi in cui è ancora necessario il parere medico, poichè esiste una normativa in materia, viene disposto che sia il Medico Competente responsabile dell'azienda a dare il suo parere, e non più la ASL.

mercoledì 3 luglio 2013

Decreto del Fare e semplificazioni sicurezza sul lavoro - art. 31

Continuiamo con i cambiamenti alla normativa sulla sicurezza sul lavoro predisposti dal Decreto del Fare, DLgs 69 del 21 giugno 2013. Oggi trattiamo l'articolo 31 - Semplificazioni in materia di DURC.

  1. Sono state previste alcune semplificazioni grazie all'introduzione di specifici modelli per la redazione del piano si sicurezza, che va a sostituire il piano di sicurezza e coordinamento, e per la compilazione del fascicolo d'opera. I modelli dovranno essere regolati da un apposito decreto, previa consultazione con la Commissione Consultiva Permanente. 
  2. La verifica delle attrezzature da parte dell'INAIL deve avvenire entro 45 giorni. È stato inoltre introdotto l'obbligo per per i soggetti pubblici tenuti ad effettuare la prima verifica, così come per gli organi che eseguiranno le successive (INAIL, ASL o ARPA), di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, la eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza nel termine di legge. In questo caso, il datore di lavoro interessato potrà rivolgersi immediatamente a soggetti pubblici o privati abilitati (sostenendone il relativo costo).
  3. Sono state introdotte una serie di misure riguardanti la formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 32 DLgs 81/08) e di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37 DLgs 81/08). In particolare è stato predisposto che, qualora i soggetti abbiano già seguito dei percorsi formativi affini a quelli obbligatori per gli addetti, i responsabili e i rappresentanti, sia riconosciuto loro un credito formativo congruo, in base alla durata e ai contenuti della formazione già ricevuta.

mercoledì 26 giugno 2013

Decreto del Fare e semplificazioni sicurezza sul lavoro - art. 32

Il 21 giugno 2013 è stato pubblicato sulla GU n.69 il cosiddetto Decreto del Fare, ovvero una legge che ha lo scopo di trovare soluzioni per il rilancio dell'economia in Italia. Fra le varie indicazioni che vengono predisposte ce ne sono alcune che riguardano la sicurezza sul lavoro e le relative semplificazioni. In questo articolo e in altri successivi vedremo le modifiche apportate ad ogni articolo del Testo Unico.

Art. 32 - Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro


  1. Per la predisposizione del DUVRI è possibile scegliere un solo incaricato che si occupi d sovrintendere alle attività riguardanti la sicurezza sul lavoro, coordinando committente, appaltatori e subappaltatori. L'incaricato dovrà possedere la formazione per il preposto, con relativi aggiornamenti. In caso di presenza di rischio cancerogeno, biologico, da atmosfere esplosive o altri particolari rischi è d'obbligo il DUVRI secondo le disposizioni dell'allegato XI del DLgs 81/08. 
  2. Le nuove disposizioni riguardano solo i settori a basso rischio infortunistico, identificati da un apposito decreto del Ministero del Lavoro. Inoltre l'obbligo del DUVRI decade per le prestazioni che impiegano un numero esiguo di lavoratori (10 uomini/giorno).
  3. La comunicazione relativa ai nuovi insediamenti produttivi può essere effettuata per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive secondo quanto predisposto dal DPR 160/2010. Entro 90 giorni dall'emanazione del decreto del Fare  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione emaneranno, tramite decreto, i criteri e i modelli per trasmettere tali dati in maniera uniforme.
  4. Il datore di lavoro può trasmettere per via telematica alcune comunicazioni che riguardano misure specifiche di protezione e di prevenzione, di esposizione non prevedibile, di notifiche all'organo competente per territorio, di misure di emergenza, anche per il tramite degli organismi paritetici o delle OO.SS. dei datori di lavoro. Il provvedimento riguarda superamento valori esposizione (art. 225 DLgs 81/08), esposizione anomala (art. 240 DLgs 81/08), inizio lavoro (art. 250 DLgs 81/08), infortunio da agenti biologici (art. 277 DLgs 81/08).


venerdì 22 febbraio 2013

Infografica sulla valutazione dei rischi in azienda

Uno studio condotto sulle richieste riguardanti la valutazione dei rischi in azienda ha dato luogo a questa infografica, che riporta i dati relativi a settore dell'azienda e numero di dipendenti. La ripropongo qui di seguito:



lunedì 28 gennaio 2013

Ancora arsenico nell'acqua nel Lazio

Sono anni che si parla della presenza di arsenico nell'acqua di molti comuni italiani. L'Unione Europea ci ha concesso numerose proroghe per metterci in linea con le direttive, che servono  tutelare la salute dei cittadini. Nonostante ciò, dopo l'ultima scadenza del 31 dicembre 2012, nel Lazio la situazione dell'arsenico nelle acque rimane invariata.
In ben 56 Comuni, dalle ultime analisi per rilevare l'arsenico nell'acqua, il livello è risultato troppo alto:
Viterbo 
Bagnoregio, Blera, Bolsena, Calcata, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant’Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana, Civitella d’Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Farnese, Gallese, Gradoli, Grotte di Castro, Lubrian, Montalto di Castro, Monte Romano, Montefiascone, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania, Vallerano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo.
Roma 
Anguillara Sabazia, Anzio, Ardea, Bracciano,Campagnano di Roma, Civitavecchia, Formello, Genzano di Roma, Lanuvio, Lariano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Nettuno, Sacrofano, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano, Velletri.
Latina 
Aprilia, Cisterna di Latina, Cori.

Ricordo che l'arsenico è dannoso per la salute, secondo anche quanto stimato dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, in quanto provoca malattie mortali, come il cancro. Per tali ragioni i Comuni fuori norma sono stati costretti a emanare ordinanze in cui vietano ai cittadini qualsivoglia consumo di acqua del rubinetto: per bere, cucinare, lavarsi i denti, farsi la doccia, pulire verdure e frutta e ogni altro uso che prevede il contatto con la bocca e la possibile ingestione di acqua.

lunedì 3 dicembre 2012

Autocertificazione del DVR, scadenza a fine dicembre

In materia di sicurezza il Documento di Valutazione dei Rischi è uno degli obblighi principali di ogni datore di lavoro. A seguito della valutazione dei rischi, la legge impone che venga redatto un DVR accurato e specifico per ogni luogo di lavoro, contenente le informazioni specifiche ai rischi e alle modalità necessarie per eliminarli. La legge di riferimento in materia, il Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. 81/2008, prevede che ogni impresa lo rediga a seguito di valutazioni e verifiche. Gli artt 3 e 29, che si riferiscono proprio al DVR, prevedono una deroga speciale, relativa alla possibilità di autocertificazione del DVR per alcune categorie di imprese:
  • Micro imprese: imprese con meno di 10 dipendenti,
  • Imprese che operano nei seguenti settori:
    • Marittimo
    • Portuale
    • Ferroviario
    • Trasporti
Le imprese contenute in questo elenco hanno ricevuto dal Testo Unico una speciale deroga atta a permettergli di autocertificare il DVR, senza seguire le procedure standard per tutte le altre imprese. La scadenza per questa proroga era stata stabilita a 48 mesi dall’entrata in vigore del decreto. In prossimità della data prevista, il 15 maggio 2012, è stato, però, redatto un nuovo decreto, il D.Lgs. 57/2012, il quale ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la possibilità di usufruire dell’opzione di autocertificazione del DVR. Questa nuova norma è nata dalla volontà di non creare un vuoto legislativo, soprattutto per le imprese che ricadono nei settori marittimo, portuale, ferroviario e dei trasporti che, dal 2008, ancora attendono gli specifici decreti attuativi in materia di DVR. Stessa cosa per le micro imprese che, da maggio, si sarebbero trovate in un vuoto legislativo relativo alla scrittura e alla certificazione del proprio DVR. In attesa, quindi, di nuovi decreti attuativi, che vadano a stabilire una legislazione stabile e duratura in materia, le imprese sopra citate potranno godere della deroga all'autocertificazione del DVR.

venerdì 16 novembre 2012

Non sempre lo stress è una situazione negativa

Quando si pensa allo stress lo si connota sempre come una sensazione negativa, come qualcosa che danneggia la salute psichica e fisica. In realtà non è esattamente così, infatti la definizione di stress è:
sindrome di adattamento a degli stressor (sollecitazioni). Può essere fisiologica, ma può avere anche dei risvolti patologici, anche cronici, che ricadono nel campo della psicosomatica. 

Ciò sta a significare che innanzitutto lo stress è una risposta del fisico a una sollecitazione esterna e non sempre questo è negativo. Specialmente se si parla di stress lavorativo, si può anche vedere come una forma di stimolazione a dare il meglio, ad essere più attivi e ricettivi e a mettersi in gioco. Le vere problematiche sorgono quando insieme allo stress si verificano degli stati di malessere, se non addirittura delle patologie. 

Quindi si può dire che a fare la differenza è proprio la reazione dell’organismo allo stress, tanto che a confermarlo arriva una ricerca dell’Università della Pennsylvania, pubblicata sull’Annals of Behavioral Medicine. Dieci anni fa è stata avviata una prima ricerca su 2000 persone analizzando la loro reazione a situazioni stressanti. I test sono stati effettuati utilizzando le interviste telefoniche, durante le quali veniva chiesto di raccontare la giornata, i problemi lavorativi e i corrispondenti cambiamenti di umore. Insieme a ciò sono stati rilevati i livelli di cortisolo. Dopo dieci anni, cioè quest’anno, sono state effettuate nuove rilevazioni ed è emerso che chi si è fatto coinvolgere maggiormente, rimuginando e lasciandosi infastidire, ha avuto maggiori problemi di salute legati allo stress, in special modo patologie cardiovascolari.

giovedì 18 ottobre 2012

Il decreto legge Crescita 2.0: PA e start-up

Il Governo sta varando una serie di decreti che dovrebbero essere utili alla ripresa dell’Italia. Tralasciando le mille polemiche che questi provvedimenti portano con sé, vediamo cosa prevede in particolare il decreto legge Crescita 2.0 per ciò che riguarda la Pubblica Amministrazione e le start-up innovative.

Pubblica Amministrazione

Innanzitutto la banda larga, grazie ai fondi europei e a quelli stanziati dallo Stato italiano la banda larga verrà portata in tutta la penisola. 150 milioni per il Nord nelle aree più irraggiungibili, come le comunità montane; 600 milioni per tutto il meridione.
I cittadini entreranno in possesso di una vera e propria identità digitale, infatti verrà realizzato un documento univoco che comprende le informazioni della carta di credito e della tessera sanitaria. In più sarà possibile comunicare attraverso la PEC (posta elettronica certificata). Anche per ciò che riguarda la sanità verrà introdotta la cartella sanitaria digitale, disponibile in tutta Italia e che contiene tutti i dati utili sul cittadino/paziente.
La Pubblica Amministrazione diventerà del tutto digitalizzata: l’anagrafe sarà accessibile online, in maniera da tagliare i tempi di attesa per le comunicazioni tra Comuni diversi; i pagamenti digitali dovranno essere accettati e tutto dovrà essere pubblico e accessibile.
Per ciò che riguarda la scuola si pensa all’introduzione totale o parziale dei libri digitali. Per l’università invece, dall’anno accademico 2013/2014 verrà utilizzato il fascicolo digitale che raccoglie tutta la carriera
universitaria dello studente e favorisce e agevola lo spostamento tra atenei.
Infine per la giustizia verranno introdotte le comunicazioni telematiche: tutte per i procedimenti civili, mentre per quelli penali saranno telematiche solo le comunicazioni verso persone diverse dall’imputato.

Start-up innovative

Sarà incentivato l'avvio di start-up, ma dovranno avere precise caratteristiche:
  • società di capitali, costituite anche in forma cooperativa
  • non quotate, detenute e controllate almeno al 51% da persone fisiche
  • sede principale in Italia
  • meno di 4 anni di attività
  • fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
  • non distribuiscono utili
  • contenuto innovativo identificato con:
    • almeno 30% spese in ricerca e sviluppo oppure
    • almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori oppure
    • startup titolare o licenziatario di brevetto
Le start-up potranno rpoporre contratti di lavoroa a tempo determinato con particolari caratteristiche, ma che dopo 4 anni dovranno essere trasformati in contratto a tempoindeterminato, saranno infatti vietate altre forme di assunzione per la stessa persona. Sarà possibile repoerire fondi in crowdfunding, cioè online.

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