lunedì 28 ottobre 2013

Cos'è un organismo paritetico ed ente bilaterale

Gli organismi paritetici sono enti territoriali o nazionali, che nascono su iniziativa di associazioni di datori di lavoro o sindacati, appartetenti allo stesso settore lavorativo. Nascno per essere punto di riferimento per datori e lavoratori su diversi temi, tra cui primo fra tutti la sicurezza sul lavoro e la prevenzione dei rischi.
Compito di un organismo paritetico ed ente bilaterale nazionale è la diffusione della formazione sulla sicurezza sul lavoro, l'individuazione di soluzioni tecniche e organizzarive per migliorare le situazioni esistenti e la diffusione di buone pratiche per la diminuzione dei rischi nei luoghi di lavoro. Fra i compiti che possono portare a termine, qualora abbiano le dovute autorizzazioni, ci sono sopralluoghi e il rilascio di attestati per la buona gestione della prevenzione dei rischi in azienda (che gli organi di vigilanza tengono in considerazione).
Gli organismi paritetici sono tenuti a notificare alle aziende prive di RLS, i nominativi degli RLST presenti nell'area territoriale e devono organizzare attività formative, obbligatorie e non, rivolte a lavoratori e datori di lavoro. Gli organismi paritetici sono il primo riferimento in caso di controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro.

La circolare n.20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011 sottolinea quanto il DLgs 81/08 abbia attribuito un ruolo fondamentale alla bilateralità nel supporto alle imprese e ai lavoratori per la gestione della sicurezza, della prevenzione degli infortuni e nella vigilanza sulle malattie professionali. Organismi paritetici ed enti bilaterali possono svolgere tale ruolo a patto che detengano caratteristiche indicate dalla legge e previste dallo stessso D.lgs 81/08.

In particolare gli organismi paritetici devono essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative  nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento". Ulteriori requisiti vengono specificati nell'art. 10 del DLgs 81/08 e nel comma h art.2 "Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – Occupazione e mercato del lavoro":
"«enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento".

venerdì 13 settembre 2013

Novità per il Piano di Sicurezza nel Decreto del Fare

La Legge di conversione n. 98/2013 del cosiddetto Decreto Del Fare ha inserito il comma 2- bis dopo il comma 2 nell’art. 131 del DLgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Tale modifica impone la creazione di un Decreto Interministeriale per individuare i modelli semplificati per la redazione del Piano di sicurezza, che sostituisce il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).

 L'appaltatore deve consegnare il Piano di sicurezza al committente entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell'appalto e in ogni caso prima della consegna dei lavori. Successivamente, ma sempre prima dell'inizio dei lavori, le imprese esecutrici possono chiedere delle modifiche al Piano di Sicurezza che è stato trasmesso loro. Le motivazioni adducibili sono:

  • Adeguamento dei contenuti alle tecnologie utilizzate dall'azienda
  • Garanzia del rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro


I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza, sono nulli (c. 5 del Codice dei contratti pubblici).

mercoledì 7 agosto 2013

Nuove regole per tatuaggi e piercing in Toscana

Il 17 luglio il consiglio della Regione Toscana ha emanato la L.R. 38/2013 - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 - Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing, pubblicata nel BURT, n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013.

Finora la disciplina per la sicurezza di lavoratori e cliente nel settore estetica, come quelle dove si effettuano piercing e tatuaggi è stata sempre piuttosto vaga, tanto che le attività irregolari hanno proliferato: mancanza di rispetto delle norme igieniche, dei limiti di età, mancanza di abilitazione all'esercizio della professione ecc...
La nuova legge della Reegione Toscana obbliga chi vuole aprire un'attività di questo tipo a preentare al Suap del Comune la SCIA e introduce una serie di sanzioni pecunarie:
  • Mancanza della SCIA: 2.000/12.000 euro di multa e chiusura dell'attività
  • Mancanza dei requisiti formativi: 3.000/18.000 euro di multa e chiusura dell'attività
  • Mancanza del responsabile tecnico: 500/3.000 euro di multa
  • Mancato svolgimento del percorso formativo previsto dal DM Sviluppo Economico 110/2011: 1.000/6.000 euro di multa e sequestro dell'attrezzatura
  • Mancanza di requisiti strutturali e igienici: 500/3.000 euro di multa e sospensione dell'attività fino al soddisfacimento dei requisiti mancanti.
  • Utilizzo improprio delle attrezzature: 1.000/6.000 euro di multa
  • Utilizzo di attrezzature non comprese negli elenchi: 3.000/18.000 euro di multa
  • Esecuzione di tatuaggi e piercing a minori di anni 14: 3.000/18.000 euro di multa e cessazione dell'attività
  • Esecuzione di tatuaggi e piercing a chi ha più di 14 anni ma non ha consenso scritto: 2.000/12.000 euro di multa e sospensione dell'attività (tra 6 e 12 mesi)

Inoltre ogni apparecchio elettromeccanico dovrà avere una scheda tecnica e le attrezzature dovranno essere tarate. Tutti i materiali acuminati o taglienti se non di monouso prima della successiva utilizzazione dovranno essere sterilizzati e non solo disinfettati.

giovedì 1 agosto 2013

Regione Abruzzo - Buoni per le mamme fino a 1500 euro

Generazione 0-3 – Buoni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le mamme di bimbi in età 0-3 È il bando pubblicato dalla Regione Abruzzo per consentire alle donne di conciliare il lavoro con la maternità. 
L’avviso pubblico prevede lo stanziamento di 367.000 euro ed è destinato, testualmente, a donne occupate o disoccupate che frequentano attività di formazione o siano assegnatarie di borse lavoro/assegni di ricerca, madri di bambini in età 0-3, con un ISEE non superiore a 13 mila euro per le donne disoccupate e non superiore a 23 mila euro per le donne occupate.
Per ogni soggetto beneficiario non potranno essere rimborsati più di 1500€, a copertura delle spese necessarie per accudire i bambini durante le ore di lavoro o di formazione, sostenute tra il 1° luglio 2013 e il 31 dicembre 2013. Ad esempio sarà possibile chiedere il rimborso per l’asilo, la retribuzione dellla baby sitter e altre attività affini. Per inoltrare si hanno a disposizione 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT (bollettino ufficiale regione abruzzo).

mercoledì 17 luglio 2013

Visite mediche sul lavoro e decreto Del Fare

L'art. 8 della Legge 977/1967 e l’art. 9 del Regolamento sull’apprendistato prevedevano che sia minori che apprendisti dovessero essere sottoposti a visite mediche preventive per essere assunti. Il nuovo Decreto del Fare (DL 169/2013) all'art. 42 abolisce tali visite, rendendole obbligatorie solo in caso di normativa specifica, legata al tipo di attività lavorativa.

 Tali disposizioni sono frutto di interventi già avvenuti da parte di alcune regioni, della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato che chiedevano la semplificazione delle procedure epr ottenere autorizzazioni e certificati medici, specialmente per ciò che riguarda l'assunzione dei minori, di apprendisti e nel pubblico impiego, fino a questo momento di competenza alle ASL.

Per i casi in cui è ancora necessario il parere medico, poichè esiste una normativa in materia, viene disposto che sia il Medico Competente responsabile dell'azienda a dare il suo parere, e non più la ASL.

mercoledì 3 luglio 2013

Decreto del Fare e semplificazioni sicurezza sul lavoro - art. 31

Continuiamo con i cambiamenti alla normativa sulla sicurezza sul lavoro predisposti dal Decreto del Fare, DLgs 69 del 21 giugno 2013. Oggi trattiamo l'articolo 31 - Semplificazioni in materia di DURC.

  1. Sono state previste alcune semplificazioni grazie all'introduzione di specifici modelli per la redazione del piano si sicurezza, che va a sostituire il piano di sicurezza e coordinamento, e per la compilazione del fascicolo d'opera. I modelli dovranno essere regolati da un apposito decreto, previa consultazione con la Commissione Consultiva Permanente. 
  2. La verifica delle attrezzature da parte dell'INAIL deve avvenire entro 45 giorni. È stato inoltre introdotto l'obbligo per per i soggetti pubblici tenuti ad effettuare la prima verifica, così come per gli organi che eseguiranno le successive (INAIL, ASL o ARPA), di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, la eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza nel termine di legge. In questo caso, il datore di lavoro interessato potrà rivolgersi immediatamente a soggetti pubblici o privati abilitati (sostenendone il relativo costo).
  3. Sono state introdotte una serie di misure riguardanti la formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 32 DLgs 81/08) e di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37 DLgs 81/08). In particolare è stato predisposto che, qualora i soggetti abbiano già seguito dei percorsi formativi affini a quelli obbligatori per gli addetti, i responsabili e i rappresentanti, sia riconosciuto loro un credito formativo congruo, in base alla durata e ai contenuti della formazione già ricevuta.

mercoledì 26 giugno 2013

Decreto del Fare e semplificazioni sicurezza sul lavoro - art. 32

Il 21 giugno 2013 è stato pubblicato sulla GU n.69 il cosiddetto Decreto del Fare, ovvero una legge che ha lo scopo di trovare soluzioni per il rilancio dell'economia in Italia. Fra le varie indicazioni che vengono predisposte ce ne sono alcune che riguardano la sicurezza sul lavoro e le relative semplificazioni. In questo articolo e in altri successivi vedremo le modifiche apportate ad ogni articolo del Testo Unico.

Art. 32 - Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro


  1. Per la predisposizione del DUVRI è possibile scegliere un solo incaricato che si occupi d sovrintendere alle attività riguardanti la sicurezza sul lavoro, coordinando committente, appaltatori e subappaltatori. L'incaricato dovrà possedere la formazione per il preposto, con relativi aggiornamenti. In caso di presenza di rischio cancerogeno, biologico, da atmosfere esplosive o altri particolari rischi è d'obbligo il DUVRI secondo le disposizioni dell'allegato XI del DLgs 81/08. 
  2. Le nuove disposizioni riguardano solo i settori a basso rischio infortunistico, identificati da un apposito decreto del Ministero del Lavoro. Inoltre l'obbligo del DUVRI decade per le prestazioni che impiegano un numero esiguo di lavoratori (10 uomini/giorno).
  3. La comunicazione relativa ai nuovi insediamenti produttivi può essere effettuata per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive secondo quanto predisposto dal DPR 160/2010. Entro 90 giorni dall'emanazione del decreto del Fare  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione emaneranno, tramite decreto, i criteri e i modelli per trasmettere tali dati in maniera uniforme.
  4. Il datore di lavoro può trasmettere per via telematica alcune comunicazioni che riguardano misure specifiche di protezione e di prevenzione, di esposizione non prevedibile, di notifiche all'organo competente per territorio, di misure di emergenza, anche per il tramite degli organismi paritetici o delle OO.SS. dei datori di lavoro. Il provvedimento riguarda superamento valori esposizione (art. 225 DLgs 81/08), esposizione anomala (art. 240 DLgs 81/08), inizio lavoro (art. 250 DLgs 81/08), infortunio da agenti biologici (art. 277 DLgs 81/08).


venerdì 22 febbraio 2013

Infografica sulla valutazione dei rischi in azienda

Uno studio condotto sulle richieste riguardanti la valutazione dei rischi in azienda ha dato luogo a questa infografica, che riporta i dati relativi a settore dell'azienda e numero di dipendenti. La ripropongo qui di seguito:



lunedì 28 gennaio 2013

Ancora arsenico nell'acqua nel Lazio

Sono anni che si parla della presenza di arsenico nell'acqua di molti comuni italiani. L'Unione Europea ci ha concesso numerose proroghe per metterci in linea con le direttive, che servono  tutelare la salute dei cittadini. Nonostante ciò, dopo l'ultima scadenza del 31 dicembre 2012, nel Lazio la situazione dell'arsenico nelle acque rimane invariata.
In ben 56 Comuni, dalle ultime analisi per rilevare l'arsenico nell'acqua, il livello è risultato troppo alto:
Viterbo 
Bagnoregio, Blera, Bolsena, Calcata, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant’Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana, Civitella d’Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Farnese, Gallese, Gradoli, Grotte di Castro, Lubrian, Montalto di Castro, Monte Romano, Montefiascone, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania, Vallerano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo.
Roma 
Anguillara Sabazia, Anzio, Ardea, Bracciano,Campagnano di Roma, Civitavecchia, Formello, Genzano di Roma, Lanuvio, Lariano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Nettuno, Sacrofano, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano, Velletri.
Latina 
Aprilia, Cisterna di Latina, Cori.

Ricordo che l'arsenico è dannoso per la salute, secondo anche quanto stimato dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, in quanto provoca malattie mortali, come il cancro. Per tali ragioni i Comuni fuori norma sono stati costretti a emanare ordinanze in cui vietano ai cittadini qualsivoglia consumo di acqua del rubinetto: per bere, cucinare, lavarsi i denti, farsi la doccia, pulire verdure e frutta e ogni altro uso che prevede il contatto con la bocca e la possibile ingestione di acqua.