mercoledì 17 luglio 2013

Visite mediche sul lavoro e decreto Del Fare

L'art. 8 della Legge 977/1967 e l’art. 9 del Regolamento sull’apprendistato prevedevano che sia minori che apprendisti dovessero essere sottoposti a visite mediche preventive per essere assunti. Il nuovo Decreto del Fare (DL 169/2013) all'art. 42 abolisce tali visite, rendendole obbligatorie solo in caso di normativa specifica, legata al tipo di attività lavorativa.

 Tali disposizioni sono frutto di interventi già avvenuti da parte di alcune regioni, della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato che chiedevano la semplificazione delle procedure epr ottenere autorizzazioni e certificati medici, specialmente per ciò che riguarda l'assunzione dei minori, di apprendisti e nel pubblico impiego, fino a questo momento di competenza alle ASL.

Per i casi in cui è ancora necessario il parere medico, poichè esiste una normativa in materia, viene disposto che sia il Medico Competente responsabile dell'azienda a dare il suo parere, e non più la ASL.

mercoledì 3 luglio 2013

Decreto del Fare e semplificazioni sicurezza sul lavoro - art. 31

Continuiamo con i cambiamenti alla normativa sulla sicurezza sul lavoro predisposti dal Decreto del Fare, DLgs 69 del 21 giugno 2013. Oggi trattiamo l'articolo 31 - Semplificazioni in materia di DURC.

  1. Sono state previste alcune semplificazioni grazie all'introduzione di specifici modelli per la redazione del piano si sicurezza, che va a sostituire il piano di sicurezza e coordinamento, e per la compilazione del fascicolo d'opera. I modelli dovranno essere regolati da un apposito decreto, previa consultazione con la Commissione Consultiva Permanente. 
  2. La verifica delle attrezzature da parte dell'INAIL deve avvenire entro 45 giorni. È stato inoltre introdotto l'obbligo per per i soggetti pubblici tenuti ad effettuare la prima verifica, così come per gli organi che eseguiranno le successive (INAIL, ASL o ARPA), di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, la eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza nel termine di legge. In questo caso, il datore di lavoro interessato potrà rivolgersi immediatamente a soggetti pubblici o privati abilitati (sostenendone il relativo costo).
  3. Sono state introdotte una serie di misure riguardanti la formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 32 DLgs 81/08) e di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37 DLgs 81/08). In particolare è stato predisposto che, qualora i soggetti abbiano già seguito dei percorsi formativi affini a quelli obbligatori per gli addetti, i responsabili e i rappresentanti, sia riconosciuto loro un credito formativo congruo, in base alla durata e ai contenuti della formazione già ricevuta.