lunedì 28 ottobre 2013

Cos'è un organismo paritetico ed ente bilaterale

Gli organismi paritetici sono enti territoriali o nazionali, che nascono su iniziativa di associazioni di datori di lavoro o sindacati, appartetenti allo stesso settore lavorativo. Nascno per essere punto di riferimento per datori e lavoratori su diversi temi, tra cui primo fra tutti la sicurezza sul lavoro e la prevenzione dei rischi.
Compito di un organismo paritetico ed ente bilaterale nazionale è la diffusione della formazione sulla sicurezza sul lavoro, l'individuazione di soluzioni tecniche e organizzarive per migliorare le situazioni esistenti e la diffusione di buone pratiche per la diminuzione dei rischi nei luoghi di lavoro. Fra i compiti che possono portare a termine, qualora abbiano le dovute autorizzazioni, ci sono sopralluoghi e il rilascio di attestati per la buona gestione della prevenzione dei rischi in azienda (che gli organi di vigilanza tengono in considerazione).
Gli organismi paritetici sono tenuti a notificare alle aziende prive di RLS, i nominativi degli RLST presenti nell'area territoriale e devono organizzare attività formative, obbligatorie e non, rivolte a lavoratori e datori di lavoro. Gli organismi paritetici sono il primo riferimento in caso di controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro.

La circolare n.20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011 sottolinea quanto il DLgs 81/08 abbia attribuito un ruolo fondamentale alla bilateralità nel supporto alle imprese e ai lavoratori per la gestione della sicurezza, della prevenzione degli infortuni e nella vigilanza sulle malattie professionali. Organismi paritetici ed enti bilaterali possono svolgere tale ruolo a patto che detengano caratteristiche indicate dalla legge e previste dallo stessso D.lgs 81/08.

In particolare gli organismi paritetici devono essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative  nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento". Ulteriori requisiti vengono specificati nell'art. 10 del DLgs 81/08 e nel comma h art.2 "Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – Occupazione e mercato del lavoro":
"«enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento".