Art. 32 - Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro
- Per la predisposizione del DUVRI è possibile scegliere un solo incaricato che si occupi d sovrintendere alle attività riguardanti la sicurezza sul lavoro, coordinando committente, appaltatori e subappaltatori. L'incaricato dovrà possedere la formazione per il preposto, con relativi aggiornamenti. In caso di presenza di rischio cancerogeno, biologico, da atmosfere esplosive o altri particolari rischi è d'obbligo il DUVRI secondo le disposizioni dell'allegato XI del DLgs 81/08.
- Le nuove disposizioni riguardano solo i settori a basso rischio infortunistico, identificati da un apposito decreto del Ministero del Lavoro. Inoltre l'obbligo del DUVRI decade per le prestazioni che impiegano un numero esiguo di lavoratori (10 uomini/giorno).
- La comunicazione relativa ai nuovi insediamenti produttivi può essere effettuata per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive secondo quanto predisposto dal DPR 160/2010. Entro 90 giorni dall'emanazione del decreto del Fare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione emaneranno, tramite decreto, i criteri e i modelli per trasmettere tali dati in maniera uniforme.
- Il datore di lavoro può trasmettere per via telematica alcune comunicazioni che riguardano misure specifiche di protezione e di prevenzione, di esposizione non prevedibile, di notifiche all'organo competente per territorio, di misure di emergenza, anche per il tramite degli organismi paritetici o delle OO.SS. dei datori di lavoro. Il provvedimento riguarda superamento valori esposizione (art. 225 DLgs 81/08), esposizione anomala (art. 240 DLgs 81/08), inizio lavoro (art. 250 DLgs 81/08), infortunio da agenti biologici (art. 277 DLgs 81/08).