martedì 28 ottobre 2014

Corsi per lavoratori secondo il dlgs 81/08

Fra le figure per cui il decreto legislativo 81/08 prevede una formazione sulla sicurezza sul lavoro ci sono, ovviamente i lavoratori. Questi ultimi devono essere a conoscenza dei rischi e delle procedure necessaria alla salute propria e dei propri colleghi. Per tale motivo il datore di lavoro ha l'obbligo e l'i
onere di fornire a tutti i lavoratori la formazione prevista dalla normativa.
Per prima cosa c'è da dire che ulteroiri indicazioni sui corsi di sicurezza sul lavoro per i lavoratori sono arrivate dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Corso legge 81 lavoratori

La formazione generale dei lavoratori è di 4 ore. Durante queste ore i lavoratori apprenderanno i contenuti della normativa, i concetti di rischio, danno, prevenzione e i diritti e doveri propri e degli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro. Il corso deve essere seguito entro 60 giorni dall'assunzione ed è un onere del datore di lavoro. Il corso può essere seguiro online.

La seconda parte è la formazione specifica che riguarda i rischi legati alla mansione lavorativa, ha durata diversa a seconda del livello di rischio: 4 ore per rischio basso; 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. In questo caso il corso online non è ammesso.

L'aggiornamento previsto è di 6 ore in 5 anni. È valido anche il corso di aggiornamento lavoratore online.

giovedì 16 ottobre 2014

La formazione per gli autisti

La sicurezza per i lavoratori del settore trasporti è un mondo a parte rispetto a quello che può riguardare la sicurezza in ufficio. La tipologia dei rischi che corre un autista è completamente diversa rispetto ad un impiegato d’ufficio, per questo la formazione per gli autisti implica un lavoro dedicato ai rischi che nello specifico corrono i lavoratori di questo settore.

Proprio per la tipologia di lavoro, anche la formazione non è semplice, dal momento che questi lavoratori non stazionano in un luogo preciso, ma per loro caratteristica si muovono spesso. Per questo un attento studio e gestione dei rischi può già essere un buon punto di partenza per la sicurezza.

Prima di tutto è bene sapere a chi si rivolge la formazione per gli autisti. I destinatari sono i lavoratori del settore trasporti, quindi autisti di camion e furgoni, di macchine e autobus o pulman, ma anche corrieri in moto e bicicletta. I rischi principali che corrono i lavoratori del settore trasporto sono rischi fisici, come i problemi legati alle vibrazioni o ai rumori, esposizioni a polveri o fumi di scarico, ma anche situazioni climatiche rischiose. Inoltre altri rischi sono legati alla stanchezza e alle molestie.

Attraverso la formazione per autisti si possono ridurre i rischi a vantaggio del lavoratore ma anche dell’azienda. Infatti con una gestione attenta della sicurezza sulle strade dei lavoratori, diminuiscono i giorni di lavoro persi a causa di infortuni, i veicoli ritirati dalle strade per delle riparazione ed infine gli ordini vengono evasi in modo regolare.

venerdì 10 ottobre 2014

Sicurezza sul lavoro e telelavoro

Il telelavoro non è ancora una realtà ampiamente sviluppata in Italia, sono ancora molto poche le aziende che lo applicano e non c'è ancora una normativa definitiva sulla questione. Di riferimento possono essere prese solo l'Accordo Interconfederale del 2004, che riprende l'Accordo-quadro europeo del 2002 sul telelavoro, e la Legge di stabilità 2012.

Entrambi prevedono un'equiparazione tra lavoratore in sede e il telelavoratore, godono cioè degli stessi diritti. In questo viene perciò anche compresa la sicurezza sul lavoro, che rimane responsabilità del datore di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori, compresi i telelavoratori. Questi ultimi dovranno ricevere una formazione adeguata sulla normativa vigente, sul corretto uso dei videoterminali e sulle pause di lavoro stabilite dalla legge. Dall'altra parte il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti possono accedere, previo avviso e consenso, all'abitazione o ai locali dove il telelavoro viene svolto, per accertarsi della corretta applicazione delle norme.

Vediamo quali sono le caratteristiche che deve avere un'abitazione per poter essere considerata in linea con la normativa sulla sicurezza sul lavoro.


  1. Superficie: minimo 15-25 mq
  2. Impianto elettrico e di riscaldamento: devono essere a norma, provvisti di denuncia di messa a terra e certificazione;
  3. Illuminazione: non deve esserci illuminazione diretta del monitor, si possono usare tende di colore neutro per schermare l'illuminazione naturale, mentre quella artificiale deve essere costituita da lampade a incandescenza o a fluorescenza dotate di diffusori. Vanno infine evitate superficii riflettenti.
  4. Postazione di lavoro: sedie e tavoli devono essere ergonomici. Il tavolo si circa 160 x 90 cm di superficie opaca e lo spazio per le gambe deve essere di minimo 70 cm di larghezza e 80 cm di profondità. Le sedie devono avere l'altezza regolabile, lo schienale inclinabile e regolabile e base di appoggio antiribaltamento a 5 razze. 
  5. Apparecchiature: lo schermo deve essere a una distanza di circa 60 cm, la tastiera deve essere posizionata in maniera che il braccio sia in verticale e l’avambraccio lievemente inclinato verso il basso; non devono esserci finestre davanti o dietro allo schermo. 
  6. Postura: i piedi vanno tenuti in orizzontale sul pavimento, è consigliabile cambiare frequentemente posizione, è bene organizzare il lavoro prevedendo delle pause. 
  7. Rischio elettrico: tutti gli interventi devono essere eseguiti da tecnici specializzati e abilitati. Nell'uso delle apparecchiature occorre fare attenzione a non versare liquidi, a non danneggiare l'isolamento dei cavi ed evitare fonti di calore nei pressi dei cavi e delle prese elettriche. 
La commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro, a ottobre 2013, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla sicurezza sul lavoro per il telelavoratore, nello specifico:

  • il domicilio del lavoratore, qualora coincida col luogo in cui lo stesso presta attività lavorativa, non può essere considerato globalmente luogo di lavoro e dunque non è soggetto alla valutazione dei rischi;
  •  il lavoratore a domicilio è soggetto agli obblighi di formazione e informazione (con esclusione di quelli relativi al primo soccorso e all'antincendio) e dovrà essere necessariamente munito dei dispositivi di protezione individuali in relazione alle mansioni espletate.

venerdì 26 settembre 2014

Sicurezza nelle scuole: il rapporto dell'INAIL

Nell'ultimo periodico statistico dei Dati INAIL, pubblicato il 18 settembre, vengono riportati i dati riguardanti gli infortuni nelle scuole: nel 2013 sono state 88512 le denunce per infortunio degli studenti, registrando un +1.9% rispetto al 2009. L'anno con il maggior numero di denunce è stato il 2010 con 94.619.

 Degli infortuni il 44% ha riguardato le alunne. Rispetto all'area geografica sono diminuiti al Sud (-10.5%), Isole(-7.5%) e Centro (-4.6%), mentre sono cresciuti al Nord est (+11.9%) e al Nord Ovest (+6.9%).

 L'INAIL sottolinea anche che i dati relativi alla sicurezza nelle scuole. Per tale ragione INAIl e MIUR hanno messo in atto il progetto "Sicurezza e benessere nelle scuole", al fine di analizzare i fattori di rischio in 10 istituti scolastici di Roma e in tutti gli ambienti ad essi correlati (come mense e palestre). Le principali criticità hanno riguardato l'acustica e la tipologia di sedie e banchi.

martedì 16 settembre 2014

Modelli semplificati per i piani di sicurezza Pos,Psc, Pss e Fascicoli opera

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, come da Decreto Interministeriale del 9 Settembre 2014 sono stati pubblicati i modelli semplificati per la redazione di:
  • Piano Operativo di Sicurezza (Pos)
  • Piano di Sicurezza e di Coordinamento (Pos)
  • Fascicolo dell’opera (Fo)
  • Piano di Sicurezza Sostitutivo (Pss).

Il decreto con cui sono stati emessi questi modelli semplificati richiama diverse normative  tra cui il Testo Unico sicurezza lavoro e il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

I datori di lavoro delle imprese edilizie, affidatarie o esecutrici, appaltatori e concessionari possono utilizzare tali modelli tenendo conto però l’applicazione integrale del  Titolo IV del D.Lgs 81/80 e del D.Lgs 163 del 2006.

Questi modelli rientrano nella più vasta panoramica  delle documentazioni che le imprese edili devono presentare per rispettare la sicurezza nei cantieri a cui si applica il Decreto Legislativo 81/08. 

I cantieri sono luoghi di lavoro, per definizione, pericolosi  è quindi necessario rispettare tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori.

La presentazione di tali modelli permette alle imprese di effettuare i lavori nei cantieri in modo conforme a quanto stabilito dalla legge e di rafforzare tutte le misure di prevenzione e tutela della salute nell'ambito della sicurezza in cantiere.


A questo link, l’intero decreto Interministeriale del 9 settembre 2014