venerdì 13 settembre 2013

Novità per il Piano di Sicurezza nel Decreto del Fare

La Legge di conversione n. 98/2013 del cosiddetto Decreto Del Fare ha inserito il comma 2- bis dopo il comma 2 nell’art. 131 del DLgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Tale modifica impone la creazione di un Decreto Interministeriale per individuare i modelli semplificati per la redazione del Piano di sicurezza, che sostituisce il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).

 L'appaltatore deve consegnare il Piano di sicurezza al committente entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell'appalto e in ogni caso prima della consegna dei lavori. Successivamente, ma sempre prima dell'inizio dei lavori, le imprese esecutrici possono chiedere delle modifiche al Piano di Sicurezza che è stato trasmesso loro. Le motivazioni adducibili sono:

  • Adeguamento dei contenuti alle tecnologie utilizzate dall'azienda
  • Garanzia del rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro


I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza, sono nulli (c. 5 del Codice dei contratti pubblici).