Dopo essere cambiate le regole per i contratti di apprendistato, stanno per modificare anche quelle per i tirocini. La bozza d’intesa, che è stata discussa il 28 luglio da parti sociali e Regioni, prevede alcune importanti novità. Primo fra tutti la durata: non più di sei mesi, comprese le proroghe. In più il tirocinio dovrà avvenire entro 18 mesi dal conseguimento della laurea e non potrà prevedere una retribuzione, ma solo dei rimborsi spese che derivano dalla documentazione delle spese sostenute. Il documento recita così: “il tirocinio formativo e di orientamento (lo stage) non costituisce un rapporto di lavoro, ma un'occasione di formazione e orientamento a stretto contatto con il mondo delle imprese.”.
Il testo prevede la possibilità, come è avvenuto per i contratti di apprendistato, di assumere stagiaire anche negli studi professionali (avvocati, commercialisti…). Per l’azienda comunicare l’assunzione dello stagiaire rientra fra le attività obbligatorie, la mancanza della valutazione dei rischi in ufficio o in qualsiasi altra tipologia di azienda pregiudicherà la possibilità di assumere tirocinanti. I sindacati hanno avanzato alcune proposte, come il divieto di reiterare l’esperienza nella stessa azienda, lo stanziamento di incentivi alle aziende in caso di assunzione del tirocinante, il divieto di sopperire a carenze di personale utilizzando tirocinanti e il divieto di dare vincoli di orario, se non per completare la formazione. Lo scopo di tutto ciò è trovare una regolamentazione univoca, che disciplini in modo uniforme i contratti di tirocinio. Uno studio di Adapt ha infatti evidenziato come sette Regioni hanno disciplinato in modo organico i tirocini, nove hanno solo regole frammentarie, mentre le restanti cinque non hanno regolamentazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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