La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza Sent. del 21.10.2010, n. 21621 ha deciso che la sindrome depressiva ansiosa costituisce uno stato patologico tanto grave da essere sufficiente per giustificare l’assenza di un malato da casa nelle ore in cui dovrebbe essere reperibile.
La sentenza è frutto di una decisione inerente una causa che una ditta di Taranto e una lavoratrice avevano in piedi, riguardante il licenziamento della donna causato da irreperibilità della stessa durante le ore di visita fiscale. Irreperibilità giustificata dalla donna con la propria sindrome ansioso- depressiva.
Queste la motivazione della sentenza: “tale assenza era giustificata sia dalla natura della patologia da cui l’appellata era affetta (sindrome depressiva ansiosa), sia dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia, per l’insorgere improvviso – documentalmente provato – di un evento morboso diverso da quello prima diagnosticato”.“La società ha trascurato la gravità dello stato patologico a carico della signora” dato che ”in casi simili, per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari, non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.
Un novità per la legge in Italia. Da ora il datore di lavoro non potrà più utilizzare “l’assenza nelle ore di reperibilità per visita fiscale se il malato è certificato depresso ” come motivazione di un’eventuale licenziamento. .
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