Nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza negli ambienti di lavoro, beneficiari di particolari cautele in ordine ai rischi per la vista e per gli occhi, nonché legati alla postura sono tutti quei lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali per almeno venti ore settimanali. Essi hanno diritto alla cosiddetta sorveglianza sanitaria. (Direttiva n. 270/1990 della CEE, nonché la Circolare 22 Febbraio 1991 n. 7/911). E se il datore di lavoro nega questo diritto è prevista la pena dell’arresto (da 3 a 6 mesi) o quella dell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Le venti ore settimanali sono calcolate al netto delle pause cui ha diritto il lavoratore: quest’ultimo, infatti, ha titolo a un’interruzione dell’attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Il lavoratore, inoltre, ha diritto a essere sottoposto a visita di controllo, dietro sua richiesta, qualora la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta ed il datore di lavoro è tenuto a fornire a sue spese ai lavoratori tutti i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta.
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