lunedì 17 gennaio 2011

Impianti antincendio, scadenze per maniglioni antipanico a norma

Entro il 12 febbraio 2011 tutti i maniglioni antipanico fino a questo momento installati e non provvisti di adeguata e attuale marcatura CE debbono assolutamente essere sostituiti.  Tutti, proprietari di locali, datori di lavoro, responsabili di azienda, il personale preposto alla tutela della sicurezza sul lavoro e formato da un adeguato corso addetto antincendio previsto dalla legge, dovranno tenere conto di questa scadenza.

L’articolo 5 del del decreto “Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio” emanato il 3 novembre 2004 dal Ministero dell’Interno riporta infatti tali indicazioni “I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività' che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

La scadenza prevista per la sostituzione prevista da tale decreto sta per arrivare ed è fissata quindi al prossimo 12 febbraio.

Il testo completo del Decreto 3 novembre 2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d'incendio, è disponibile sul sito dei Ministero Degli Interni.

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