Sulla Gazzetta Ufficiale del
29 aprile 2011 è stato pubblicato il decreto legge a titolo: “
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, co.13, del medesimo d.lgs” del Ministero del lavoro, Ministero della salute e Ministero dello sviluppo economico. Il decreto riguarda le modalità di verifica sulla sicurezza delle attrezzature da lavoro e indica INAIL e ASL come enti preposti a tali verifiche, a seguito dell’autorizzazione del datore di lavoro o del responsabile delle strutture.
Le attrezzature soggette a verifica sono:
- apparecchi per il sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga (Gruppo SC);
- sollevamento persone (Gruppo SP);
- gas, vapore, riscaldamento (Gruppo GVR);
- tubazioni (gas, vapori, liquidi);
- generatori di calore a combustibile solido, liquido o gasso per impianti;
- centrali di riscaldamento ad acqua;
- forni per industrie chimiche e simili.
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